Cenni storici sulla nascita della
“FONDAZIONE PIA UNIONE SS.ANNUNZIATA”
INTRODUZIONE
Negli Stati italiani preunitari, le Opere Pie nacquero per impulso della Chiesa o per lasciti di privati ed erano scarsamente controllate dai governanti sia per mancanza di sensibilità verso le problematiche sociali, sia per la persistente convinzione che l’intervento statale avrebbe inaridito le iniziative dei privati e fomentato, poi, varie forme di parassitismo sociale. In questa fase, le attività caritative rispecchiavano il desiderio privato di fare beneficenza, la volontà di aiutare il prossimo, povero e bisognoso, alla luce dei precetti cristiani. Sono opere pie gli istituti di carità e beneficenza e qualsiasi ente morale avente in tutto o in parte per fine di soccorrere le classi meno agiate, tanto in stato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere. Gli Istituti Pii, fondati sul sentimento religioso e sulla carità, erano istituzioni private che amministravano beni materiali notevoli costituiti da lasciti ingenti (terreni e fabbricati) destinati a fornire aiuto materiale alle persone bisognose. La beneficenza, dunque, era erogata da istituti privati, sia laici sia religiosi, aventi piena autonomia e rappresentanza giuridica. Con la proclamazione del Regno d’Italia fu avvertita la necessità di disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale la complessa materia delle opere pie. A Venafro assolvevano funzioni di solidarietà sociale (elemosine, maritaggi, sostegno ai bisognosi) il Capitolo della Cattedrale, gli Stabilimenti del SS. Rosario e del SS. Viatico ,la Pia eredità De Bellis e cinque Confraternite laicali :Confraternita dell’Annunziata, di San Nicola da Tolentino, di San Sebastiano, di Sant’Antonio e la Congrega dei Preti di Sant’Angelo Custode. In virtù della legge 753/1862 si costituì la Congrega di Carità a titolo Unione Pia SS. Annunziata costituita dagli Stabilimenti del SS. Rosario, del SS. Viatico e della Pia Eredità De Bellis, le cui rendite erano in massima parte impegnate per la gestione dell’Ospedale e per il pagamento delle medicine necessarie ai malati poveri di Venafro.
REGNO d’ITALIA e BENEFICENZA
La nuova norma fondamentale per le istituzioni di pubblica beneficenza si ebbe con la legge 17 luglio 1890 n. 6972, su progetto di riforma del Crispi, allora presidente del consiglio. Alla legge n.6972 del 1890, pubblicata con regio decreto 1° febbraio 1891 n. 99, seguirono i relativi regolamenti amministrativo- contabili. Innanzitutto la legge 6972 stabiliva il concentramento delle istituzioni nelle congregazioni di carità. Queste avevano la cura degli interessi dei poveri del Comune e la loro rappresentanza legale e dovevano perseguire la migliore amministrazione delle istituzioni ed il coordinamento delle loro attività nell’ambito del comune. Il concentramento disposto dall’art. 56 era d’obbligo, ma si consentivano delle eccezioni; erano, infatti , esclusi gli istituti ospedalieri , gli istituti di beneficenza per l’istruzione e l’educazione e istituti che fornivano ricovero a nubili, vedove o persone incapaci di procurarsi i mezzi di sussistenza. Anche a Venafro i Pii Sodalizi si riunirono nella Congrega di Carità e con regio decreto del 26 dicembre 1900 furono approvati gli Statuti organici della Congrega di Carità e dell’Ospedale Civile di Venafro rispettivamente composti di 28 e di 22 articoli. Lo Statuto Organico della Congrega di Carità riporta le seguenti firme: Segretario Notaio A. Durante; Visto: il Presidente Cav. G. Nola; Ministero dell’interno (firmato d’ordine di S.M.) il Ministro Giolitti; per copia conforme :il Direttore Capo Divisione Bonino. La Congrega di Carità Unione Pia SS. Annunziata di Venafro mantenne l’amministrazione dell’ospedale e delle istituzioni scolastiche comunali per l’istruzione obbligatoria.
Da questo momento , la storia della Congrega di Carità di Venafro esce dai limitati confini ed interessi municipali per rientrare nella storia nazionale : alle decisioni locali ormai si erano sostituiti i criteri generali nazionali sanciti da leggi e regolamenti riguardanti la assistenza e la beneficenza verso i soggetti più deboli della società italiana.
VENTENNIO FASCISTA: ASSISTENZA e BENEFICENZA
Con legge 3 giugno 1937, n. 847 le Congregazioni di Carità vennero soppresse e le loro competenze passarono ai nuovi enti comunali di assistenza (ECA) trasformando le Congregazioni di carità in “enti autarchici corporativi ( Enti autarchici sono quelli che agiscono in regime di diritto pubblico, attraverso atti amministrativi). La legge confermò la nuova denominazione delle “Istituzioni Pubbliche di Beneficenza” (IPB) aggiungendo il termine “assistenza”: “Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza” (IPAB) . Nella nuova definizione rientravano non solo le istituzioni caritative, ma anche quelle che miravano a scopi generali di benessere e miglioramento economico e morale della società. Le Congregazioni di Carità cessavano di esistere e tutte le loro attribuzioni passavano ai nuovi enti: l’art. 6 della legge n.847 stabiliva che “sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di carità del rispettivo comune; le attività a quella spettanti per qualsiasi titolo, e l’amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate”. Era prevista entro un anno la fusione con l’E.C.A. di quelle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che avevano lo stesso fine (art. 7). In virtù di questa legge anche la Congregazione Pia Unione SS. Annunziata di Venafro, trasformata in IPAB con regio decreto n. 2433 del 22/11/1937,fu assorbita dall’Ente Comunale Assistenza. Diverso destino ebbe l’Ospedale SS. Rosario in quanto la legge n. 847/1937 stabilì che le istituzioni con fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea, quali ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi, già amministrate dalla congregazione di carità, restavano invece sottratti alla fusione, e se ne prevedeva il decentramento con amministrazione autonoma. Con la fusione nell’E.C.A., e diversamente dal concentramento previsto per le congreghe di carità, l’ente Pia Unione SS. Annunziata perdeva la personalità giuridica, estinguendosi, ed il suo patrimonio, senza alcuna distinzione, diveniva il patrimonio dell’Ente Comunale di assistenza del Comune di Venafro.
Gli E.C.A., anche l’E.C.A. di Venafro, erano amministrati da un comitato presieduto dal podestà e di cui facevano parte un rappresentante del Fascio di combattimento, designato dal segretario del Fascio, la segretaria del Fascio femminile, rappresentanti delle associazioni sindacali in numero da 4 a 8 a seconda della popolazione del comune, nominati dal prefetto su proposta delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, che appartenessero al comune per esercizio di attività produttiva e che duravano in carica quattro anni, potendo anche essere confermati (art. 2).
REPUBBLICA ITALIANA: ASSISTENZA e BENEFICENZA
I comitati degli E.C.A. ebbero altra composizione dopo la fine del regime fascista: In virtù del decreto luogotenenziale del 14 aprile 1944, n. 125, i membri venivano eletti dalla Giunta municipale [poi dal Consiglio comunale, D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e l. 9 giugno 1947, n. 530]e il comitato, nella sua prima riunione, eleggeva il presidente. Tale libera elezione veniva approvata dal prefetto; dal 1947 (l. 9 giugno 1947, n. 530) anche sulla nomina dei membri dell’ECA il prefetto non esercitava più il controllo di merito ma solo di legittimità(5). Tra l’altro a Venafro l’E.C.A. per continuità rispetto alla soppressa Congrega di Carità amministrava l’ospedale SS. Rosario mentre l’assistenza sanitaria in generale era affidata alle cosiddette “mutue“, associazioni di professionisti (e diverse per ogni professione) che in cambio di una retta periodica garantivano il sostegno economico, nel caso di infermità, al lavoratore o alla sua famiglia.
Agli inizi degli Anni Sessanta si avvertì l’esigenza di una riforma degli Enti Assistenziali Comunali, cosicché dopo dibattiti e trattative si giunse a legiferare sulla complessa materia. Ai sensi dell’art.25 del D.P.R. n. 616 /77 e della legge regionale del Molise n. 17/78 gli Enti Comunali di assistenza vennero soppressi e le loro funzioni, competenze, personale e beni vennero trasferite al Comune in cui l’ente stesso aveva sede, quindi al Comune di Venafro.
L’ospedale di Venafro cessò di essere amministrato dall’E.C.A. ormai disciolto e rientrò nel grande processo di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale iniziato con la Legge 13 marzo 1958, n. 296 (in G.U.R.I., 14 aprile, n. 90), istitutiva del Ministero della sanità. La storia comune dell’Ospedale SS. Rosario di Venafro e della Pia Unione SS. Annunziata terminò definitivamente e ciascuno dei due enti cominciò a vivere di vita propria.
L’intervento della LEGGE REGIONALE DEL MOLISE n.17 DEL 27 LUGLIO 1978 che dettava norme “ sullo scioglimento degli Enti comunali di assistenza e sul passaggio delle attribuzioni degli stessi ai Comuni, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616” imponeva la riconversione dell’IPAB SS. Annunziata o in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ,tramite l’istituto di Fondazione, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.
L’ex IPAB “Pia Unione SS. Annunziata di Venafro” poteva essere ricondotta nel novero delle persone giuridiche di diritto privato, quindi riorganizzarsi nell’istituto della Fondazione, in quanto rientrante nella fattispecie disciplinata dal DPCM 16 febbraio 1990, contenente la direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale. La storia della Pia Unione SS. Annunziata ,infatti, rispondeva ai criteri indicati nel decreto della presidenza dei ministri che riconosceva tre diverse categorie di enti aventi carattere di istituzione privata, segnatamente: 1) gli enti a struttura associativa; 2) quelli promossi ed amministrati da privati; 3) gli enti di ispirazione religiosa.
Gli elementi che da subito apparvero favorevoli alla costituzione della Fondazione “Pia Unione SS. Annunziata di Venafro” furono : a) l’ente è stato costituito con un atto di donazione privata; b) la gestione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione di nomina amministrativa ;c) nessun membro del consiglio di amministrazione è di nomina o estrazione pubblica; d) l’istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio.
La Regione Molise con la legge regionale del 10 agosto 2007, n. 23 ha dettato la “Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise”. In virtù della legge regionale n. 23 la Pia Unione SS. Annunziata di Venafro è stata eretta a Fondazione: FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO PIA UNIONE “SS. ANNUNZIATA” il cui S T A T U T O è stato approvato con deliberazione n. 29 del 14 giugno 2007, modificato una prima volta con deliberazione n. 55 del 14 novembre 2007 ed una seconda volta con deliberazione n. 38 del 21 novembre 2009.